1. All'articolo 333 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «Delle denunce anonime» sono inserite le seguenti: «o prive dei requisiti che consentano l'effettiva identificazione dell'autore, anche se riprese da organi di informazione»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 3 non possono essere in alcun modo utilizzati, non possono essere in ogni caso acquisiti gli elementi di prova raccolti attraverso tale attività di indagine e i relativi procedimenti penali eventualmente posti in essere sono nulli ad ogni effetto».